Facciamo chiarezza nella rotazione delle colture nel biologico
Nei giorni scorsi il Ministro per le politiche agricole Teresa Bellanova ha firmato il “Decreto Rotazioni”, decreto molto atteso dalle quasi 100.000 aziende italiane che aderiscono al regolamento di produzione biologica (Regolamento CE n. 834/2007).
Le variazioni più attese sono certamente quelle riguardanti le rotazioni colturali in agricoltura biologica, ma il Decreto Ministeriale racchiude altre importanti innovazioni per il settore biologico in generale, dalla produzione vegetale, alla zootecnia fino all’etichettatura dei prodotti biologici. Vi riporto di seguito alcuni esempi:
Produzione Vegetale
L’Articolo 2 comma 2 del D.M. 6793/2018 è sostituito: 2) In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l’avvicendarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest’ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi.”
L’articolo 2 comma 3 lettera a) del D.M. 6793/2018 è sostituito: a) i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese.” Quest’ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi.”
Il nuovo provvedimento reintroduce. all’art. 2, punti 2 e 3.a) del D.M. 6793/2018 il sovescio ed aggiunge il maggese all’interno dell’avvicendamento colturale.
L’Articolo 2 comma 4 del D.M. 6793/2018 è sostituito: “4) In tutti i casi di cui ai commi 2 e 3, la coltura da sovescio è considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.”
L’articolo 2 comma 4 del D.M. 6793/2018 è modificato completamente dal D.M. Rotazioni che introduce criteri specifici sul sovescio, il quale, per essere definito coltura principale, deve prevedere una leguminosa in purezza o in miscuglio e deve permanere almeno fino ad inizio fioritura o comunque sarà necessario garantire un periodo minimo di 90 giorni tra la semina del sovescio e la semina della coltura successiva.
Produzione zootecnica
L’art. 3, comma 19, del Decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 è sostituito: È concessa l’autorizzazione, prevista dal Reg. (CE) 889/2008, allegato VI, punto 3, lettera a) (vitamine), nelle «Descrizioni e condizioni per l’uso», avente ad oggetto la possibilità di utilizzo per i ruminanti di mangimi contenenti vitamine A, D ed E ottenute con processi di sintesi e identiche alle vitamine derivanti da prodotti agricoli. La necessità di ricorrere all’apporto delle vitamine A, D ed E nell’alimentazione dei ruminanti deve trovare evidenza nell’ambito nel piano di gestione dell’unità di allevamento biologico di cui all’art. 74, paragrafo 2, punto c) del Reg. (CE) 889/2008 supportata da una attestazione rilasciata da parte del veterinario aziendale.”
In sintesi il D.M. concede all’allevatore la possibilità di utilizzare per i ruminanti mangimi contenenti vitamine A, D, E ottenute con processi di sintesi ed identiche alle vitamine derivanti da prodotti agricoli a condizione che la necessità di ricorrere a queste vitamine sia descritta nel proprio piano di gestione dell’allevamento e che questa necessità sia supportata da una attestazione rilasciata dal veterinario aziendale. Il precedente testo del D.M. 6793/2018 prevedeva invece che l’autorizzazione all’utilizzo di dette vitamine fosse rilasciato dalla Regione e dalle Provincie Autonome.
Etichettatura dei prodotti biologici
L’art. 7, comma 3, del Decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 è sostituito: Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il codice identificativo attribuito dall’Organismo di controllo all’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l’etichettatura. Il codice è preceduto dalla dicitura «operatore controllato n. …».
Nel nuovo testo del D.M. scompare l’obbligo di riportare in etichetta il nome o la ragione sociale dell’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente.
Per maggiori approfondimenti leggi il testo integrale del D.M. al seguente link